Aggiornato al 24/09/2021 - 09:13

Sei mesi di sgravio contributivo Inps per chi assume disoccupati entro il 31 ottobre 2021

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[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Rubrica a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa”][vc_column_text]E’ finalmente operativo il contratto di rioccupazione previsto dal decreto Sostegni bis (art. 41, DL 73 del 25/05/2021): sono previsti sei mesi di sgravio dei contributi Inps a carico azienda per chi assume nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 persone disoccupate.

Questa nuova tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ha l’obiettivo di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro di persone in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Datori di lavoro interessati

Possono accedere a questo beneficio i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione disciplinato dal medesimo articolo 41, commi da 1 a 4, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021. L’esonero in oggetto è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Misura e durata dell’incentivo

L’importo dell’esonero in esame, valevole per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate con contratto di rioccupazione nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per un massimo di 6 mesi a partire dalla data di assunzione.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Lavoratori agevolabili

Il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015. Questo vuol dire che la persona da assumere per ottenere lo status di disoccupato deve possedere i due seguenti requisiti: 1) mancanza di un impiego; 2) deve aver reso e convalidato dichiarazione telematica di immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa e a partecipare a politiche attive del lavoro.

Divieti di licenziamento

I datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie sui generis, in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto; decadono dal beneficio dell’esonero e devono restituire quanto fruito i datori di lavoro che procedono:

  1. al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento (6 mesi dalla data di assunzione);
  2. al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

Condizioni generali per la fruizione dell’incentivo

Si ricorda altresì che anche per questo esonero contributivo valgono le regole comunemente previste per la fruizione di un beneficio contributivo ed elencate all’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006:

  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’agevolazione è stata oggetto di autorizzazione anche da parte della Commissione Europea e sarà concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863), e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework) per cui è necessario che la misura dell’aiuto non superi 1.800.000,00 Euro per impresa anche cumulando eventuali ulteriori aiuti di Stato, non sia concessa ad imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che si siano trovate in difficoltà successivamente a seguito dell’epidemia da Covid-19 e che siano concessi entro il 31 dicembre 2021. L’agevolazione è preclusa a quei soggetti che debbano ancora effettuare la eventuale restituzione a seguito di decisione della Commissione Europea di altri aiuti di Stato illegittimamente fruiti.

Modalità di richiesta dell’incentivo

Con Messaggio del 09/09/2021 n. 3050 l’Inps ha fornito le istruzioni operative per inoltrare la richiesta dell’incentivo. In particolare, a decorrere dal 15 settembre 2021, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, è stato reso disponibile il modulo di istanza on-line “RIOC”, volto alla richiesta del beneficio in trattazione.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “RIOC”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

  1. indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
  2. codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
  3. importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  4. indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  5. misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolgerà le seguenti attività:

  1. verificherà l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  2. calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  3. verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  4. in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuerà l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

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