Gli avvocati Paolo Sirugo e Pietro Cappello ottengono due importanti sentenze che riconoscono la natura subordinata del lavoro svolto dai collaboratori nelle scuole siracusane
Siracusa – Un gruppo di lavoratori assunti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con una serie di contratti a termine di tipo Co.Co.Co. (Collaborazione Coordinata e Continuativa), assistiti dagli Avvocati Paolo Sirugo (del Foro di Siracusa) e Pietro Cappello (del Foro di Catania), ha ottenuto un’importante vittoria legale. Il Tribunale di Siracusa, infatti, ha emesso due sentenze che dichiarano l’illegittimità della reiterazione di questa tipologia di contratto, ritenendo che i lavoratori abbiano svolto in tutto e per tutto le stesse mansioni degli altri dipendenti del personale ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) assunti con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato. Il caso ha riguardato diversi dipendenti che, nel corso degli anni, sono stati impiegati in vari istituti scolastici della provincia di Siracusa, ricoprendo mansioni di supporto amministrativo, tecnico e di sorveglianza, rispettando un preciso orario di lavoro, percependo una retribuzione mensile ben determinata e prestando la loro attività lavorativa sotto la direzione, il controllo e le disposizioni di vario genere date dal Dirigente scolastico, compiti tipici del personale ATA.
Tuttavia, anziché essere assunti con contratti a tempo indeterminato e subordinato, sono stati ripetutamente inquadrati con contratti Co.Co.Co. Una tipologia di contratto che, purtroppo, spesso maschera un rapporto di lavoro subordinato. I ricorrenti hanno contestato la natura di questi contratti, sostenendo che la loro prestazione lavorativa non si differenziava in alcun modo da quella degli altri dipendenti ATA. Secondo gli avvocati Paolo Sirugo e Pietro Cappello, che hanno seguito il caso, la mancanza di un inquadramento adeguato ha comportato per i lavoratori numerosi danni in termini di incrementi stipendiali, anzianità di servizio, TFR. Le sentenze del Tribunale hanno accolto le doglianze e condannato l’Amministrazione.
La vicenda solleva importanti interrogativi sulla gestione delle risorse umane nelle scuole italiane, nella Pubblica Amministrazione in generale, e sull’uso delle forme contrattuali flessibili, che spesso vengono adottate in modo improprio per risparmiare sui costi del personale. Le decisioni del Tribunale, infatti, fanno luce su una pratica che da tempo solleva polemiche: l’utilizzo dei contratti Co.Co.Co. come surrogato di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
I Giudici aretusei, infatti, hanno sottolineato che il lavoro svolto dai ricorrenti non aveva nulla a che vedere con la natura di una collaborazione autonoma, ma con una vera e propria attività subordinata, di fatto analoga a quella dei dipendenti statali. Queste Sentenze rappresentano un precedente importante che potrebbe avere ripercussioni su altri casi simili, sia nel settore pubblico che in quello privato e, oltre ad avere un forte impatto economico per le persone coinvolte, dovrebbe spingere l’Amministrazione a rivedere le proprie politiche di assunzione. Il risarcimento, che si estende a diversi anni di lavoro, rappresenta per i lavoratori una forma di giustizia dopo anni di incertezze professionali e si auspica che questo possa segnare un punto di svolta, non solo per i ricorrenti, ma per tutti quei lavoratori precari che da anni si trovano in situazioni analoghe nel settore pubblico.
Il caso dei contratti Co.Co.Co. nelle scuole della provincia di Siracusa è solo uno dei tanti esempi di come le forme contrattuali flessibili siano state utilizzate, talvolta in modo improprio. Il dibattito sul precariato e sulle politiche di assunzione nel pubblico impiego è tutt’altro che concluso e, con questa sentenza, si fa un passo importante verso una maggiore tutela dei lavoratori.