L’avvocato Santi Pappalardo risponde alla società che ha gestito lo stabilimento e precisa che la sospensione concessa dal Cga vale solo fino al 31 ottobre
Quello del lido Scialai continua ad essere un caldissimo tema per la zona sud della provincia. Lo scorso 14 ottobre il Cga ha pubblicato una ordinanza che sospende quella del Tar fino al 31 ottobre.
Dopo le dichiarazioni diffuse dai legali della società che ha gestito il lido Scialai, interviene l’avvocato Santi Pappalardo, difensore del Comune di Portopalo, per offrire la versione della controparte.
Pappalardo prova a smontare punto per punto il provvedimento del Cga.
Il primo punto riguarda le ordinanze del Consiglio di giustizia amministrativa. Secondo Pappalardo, da quei provvedimenti non emergono motivazioni che confermino l’illegittimità degli atti impugnati né la legittimità dei titoli del lido. Le decisioni, spiega il legale, si limitano a ritenere in via provvisoria fondato l’appello della società contro la sentenza del Tar, senza indicare perché le ragioni di Regione e Comune non sarebbero sufficienti. «Prima di eccessivi trionfalismi, quindi, sarebbe opportuno attendere la decisione di merito dell’appello», dichiara l’avvocato.
Pappalardo ricorda poi che la sospensione della sentenza è stata concessa soltanto fino al 31 ottobre 2026. Dopo quella data, a suo avviso, tornerà a produrre pienamente i suoi effetti il provvedimento con cui la Regione ha dichiarato decaduta la concessione demaniale marittima. Una circostanza che il legale ritiene incompatibile con l’idea che il Consiglio abbia riconosciuto la legittimità dei titoli: se così fosse, osserva, gli effetti della sospensione non sarebbero stati limitati nel tempo ma mantenuti fino alla decisione definitiva.
A fronte di queste ordinanze, prosegue Pappalardo, esistono provvedimenti del giudice penale ampiamente motivati e confermati in tutte le sedi, Cassazione compresa, che illustrano le ragioni del sequestro dell’area e dello stabilimento e le presunte violazioni ambientali e paesaggistiche per cui è stato avviato un procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della società. Il sequestro, precisa, ha natura provvisoria come il giudizio amministrativo, e solo il processo stabilirà le eventuali responsabilità.
Il legale richiama quindi alcuni passaggi dei provvedimenti penali. La proroga della concessione demaniale non comporta in automatico quella dell’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza. Le norme regionali e le circolari amministrative non possono essere lette in contrasto con la legge nazionale sulla tutela del paesaggio. Dalle relazioni tecniche valorizzate dal Tribunale del riesame risulta infine che, a fronte di mille metri quadrati autorizzati, sarebbe stato realizzato uno stabilimento di 3.225 metri quadrati, con 2.225 metri quadrati in più rispetto a quanto consentito.
Pappalardo si sofferma anche sulla condanna alle spese. I mille euro oltre agli accessori di legge, a carico in solido delle amministrazioni appellate e limitati alla fase d’urgenza, non rappresentano, sostiene, né un risarcimento né la prova di un’illegittimità dell’operato del Comune, tanto più che il provvedimento di decadenza porta la firma dell’amministrazione regionale.






