[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Rubrica a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa”][vc_column_text]
Con la conversione in legge del decreto c.d. Milleproroghe avvenuta con la L. 21 del 26/02/21, è stata introdotta la possibilità di sanare eventuali errori e/o omissioni relativi alle domande di cassa integrazione con causale Covid-19 i cui termini di invio siano scaduti nel 2020. L’articolo 11, comma 10-bis, D.L. 183/2020 prevede, infatti, per i datori di lavoro, lo spostamento al 31 marzo 2021 dei termini per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti entro il 31 dicembre 2020.
[/vc_column_text][vc_column_text]Allo stesso modo, sono differiti sempre al 31 marzo 2021 anche i termini per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento della CIG (modelli “SR41” ed “SR43”) scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Riteniamo che questo sia un importante segnale di attenzione del legislatore a tutte quelle situazioni di difficoltà che si sono venute a creare nel 2020 a seguito di una produzione normativa estremamente frazionata e confusionaria in materia di cassa integrazione, che rischiava di avere come unico effetto quello di lasciare fuori dalle tutele proprio i soggetti più deboli e cioè i lavoratori dipendenti.
Con messaggio n. 1008 del 09 marzo 2021, l’Inps ha fornito i primi chiarimenti in merito a questo differimento dei termini, che per la sua portata generica, necessita sicuramente di essere meglio dettagliato.
Innanzitutto, rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione siano scaduti al 31 dicembre 2020.
Considerato che la disciplina introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.
Un altro aspetto importante è che le istanze ripresentate nel mese di marzo 2021 dovranno in ogni caso rispettare le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore per i diversi periodi da richiedere, prestando particolare attenzione al rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che potrebbero avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.
In tal senso si potranno presentare essenzialmente tre casistiche:
- Domande di CIG trasmesse e interamente respinte esclusivamente per decadenza dei termini: non è necessario ripresentare una nuova domanda ma sarà sufficiente stabilire una interlocuzione con la sede Inps competente per ottenere l’autorizzazione;
- Domande di Cig non trasmesse: in questo caso, esclusivamente per i periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge n. 183/2020, sarà possibile presentare una nuova istanza entro il termine del 31 marzo 2021;
- Domande di Cig già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza: anche in questo caso sarà necessario ripresentare una nuova istanza entro il 31 marzo 2021 solo per i periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge n. 183/2020.
Per quanto riguarda, infine, i modelli “SR41” ed “SR43” per il pagamento delle prestazioni di cassa integrazione, in caso di omesso invio, sarà possibile effettuare una nuova trasmissione dei dati per i periodi oggetto del differimento entro il 31 marzo 2021. Nel caso invece di invii già effettuati ma respinti esclusivamente in quanto tardivi, i datori di lavoro non dovranno fare nulla: saranno le stesse sedi Inps a ripristinarli e conseguentemente liquidare i trattamenti di cassa integrazione in essi indicati.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]