Aggiornato al 10/04/2021 - 09:22

Figli a carico: in arrivo il nuovo assegno unico e universale

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[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Rubrica a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa”][vc_column_text]

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021 la L. n. 46 del 1 aprile 2021 che contiene la delega al Governo per riformare entro 12 mesi le misure a sostegno dei figli a carico attraverso il c.d. assegno unico e universale. L’obiettivo dichiarato di tale norma è quello di “favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile” e vi è la ferma volontà governativa di riuscire a farlo diventare operativo già da luglio 2021.

La legge delega prevede che in maniera progressiva il nuovo assegno unico vada a sostituire molti degli strumenti attualmente in essere per il sostegno delle famiglie con figli a carico, semplificando, si spera, le modalità di richiesta e ottenimento.[/vc_column_text][vc_column_text]Un aspetto di particolare rilievo è che l’assegno unico spetterà non solo ai lavoratori dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi e agli incapienti, cioè coloro che hanno un reddito così basso da non dover presentare denuncia dei redditi o, pur presentandola, non possono beneficiare di detrazioni. Questo in quanto il suo ammontare sarà modulato in base all’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) di ciascun nucleo familiare.

Altra rilevante novità è che questo nuovo assegno potrà essere concesso a scelta sia sotto forma di credito d’imposta che attraverso l’erogazione mensile di una somma in denaro.

Dal punto di vista quantitativo, ancora non sono stati stabiliti gli importi definitivi, ma si ipotizzano, a seconda dei casi, degli importi mensili compresi tra i 100,00 e i 250,00 Euro per ciascun figlio. Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno sarà maggiorato ed ulteriori incrementi sono previsti nel caso di figli con disabilità. L’importo sarà invece ridotto nel caso di figli maggiorenni fino al compimento del ventunesimo anno d’età.

Sarà possibile beneficiare della misura già dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento dei 18 anni di età del figlio. L’assegno potrà spettare anche per i figli maggiorenni fino al compimento del ventunesimo anno di età purché il  figlio maggiorenne  frequenti  un percorso di  formazione  scolastica  o  professionale,  un  corso  di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività  lavorativa  limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato  importo  annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio  civile universale.

Dal momento in cui diventa maggiorenne, l’assegno potrà essere erogato su richiesta direttamente al figlio, al fine di favorirne l’autonomia.

L’assegno unico non concorre alla formazione del reddito ed è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell’ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n.  4 del 2019.

L’assegno unico potrà essere ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, essere assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale.  In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori;

Il richiedente l’assegno dovrà possedere cumulativamente i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo determinato di durata almeno biennale;

Una volta entrato pienamente a regime, l’assegno unico e universale sostituirà progressivamente l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l’assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali e l’assegno per il nucleo familiare.

Tra le criticità, evidenziamo quella relativa al requisito anagrafico del figlio a carico, che deve essere minorenne o maggiorenne fino a 21 anni. E’ noto, infatti, che nelle famiglie italiane sono molti i figli a carico con più di 21 anni, per i quali i rispettivi genitori oggi fruiscono delle detrazioni per familiare a carico e che, se non disabili, non daranno diritto alla fruizione del nuovo assegno unico.

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