Serve ancora l’Autonomia speciale della Sicilia?

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[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Convivio, rubrica a cura di Mario Blancato”][vc_column_text]L’autonomia speciale per la Regione Sicilia fu disposta nel 1946 con legge modificativa dell’allora vigente Statuto Albertino, cioè ben prima della entrata in vigore della Costituzione della neocostituita Repubblica italiana, il 1° gennaio 1948.

All’epoca della sua emanazione la legge istitutiva dell’autonomia speciale siciliana era da intendere come legge di rango costituzionale poiché modificava l’assetto politico-amministrativo dello Stato. Corrispondentemente ancora oggi deve ritenersi tale rango di detta legge, che è antecedente la Costituzione del 1° gennaio 1948 che la ha ritenuta come legge da tenere obbligatoriamente presente per la definizione del nuovo assetto politico-amministrativo dello Stato.

Pur non avendo rilevanza propriamente giuridica, deve dirsi che il governo regionale e il Parlamento siciliano non hanno mai ritenuto di avvalersi della speciale autonomia concessa alla Regione, essendo la classe politica dall’inizio e fino ad oggi più rivolta a rendersi presente nel contesto della politica nazionale, piuttosto che a prevalersi delle norme statutarie speciali a beneficio dei “cittadini” siciliani.

Ciò lo si è visto e constatato con riguardo a diversi aspetti: la potestà legislativa comunque sottoposta a controllo e approvazione statale, la materia fiscale, il comando della Polizia, ancorché statale, ma affidata espressamente agli ordini del Presidente della Giunta Regionale. E così ancora per molte altre materie affidate alla esclusiva competenza regionale e tra queste va ancora segnalata la materia giurisdizionale che, per nulla autonoma in materia civile e penale (come è viceversa negli Stati facenti parte degli USA, salvo che si tratti di delitti di natura “federale”) vede per la giustizia amministrativa la solo apparente indipendenza dell’organo ultimo di decisione e cioè il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che altro non è, sostanzialmente, se non una emanazione del Consiglio di Stato.

La classe politica e dirigente siciliana non solo non ha voluto mai avvalersi della speciale autonomia ma, meno ancora, ha mai richiesto un ampliamento degli spazi di tale autonomia sollecitando anche modifiche allo Statuto speciale in tal senso.

Ora il problema deve essere valutato in rapporto alla collocazione dello Stato nel contesto della Unione europea e della normativa regolamentare di questa che prevale sulla legislazione nazionale determinandone la sua inapplicabilità.

Nel contesto delineato assumono pari e forse maggiore importanza le decisioni “europee” in tema di politica economica e di bilancio, oltre che monetarie (l’euro) conseguenti al Trattato di Maastricht del 1992.

È ben poca cosa che la Regione siciliana compartecipi con tutte le altre Regioni degli Stati membri dell’Unione europea al Comitato delle Regioni che, al di là della numerosità dei componenti dell’organo della UE, non dispone di potestà decisionali ma solo di carattere consultivo.

Si tratta di problemi poco affrontati dalla dottrina costituzionalistica e internazionalistica sotto il profilo dei rapporti inter-ordinamentali. Così pure mai esso è stato portato a valutazione in sede giurisprudenziale.

Tale situazione riflette pur implicitamente, una ingiustificata (perché incompatibile con lo Statuto di autonomia speciale) soggezione della Regione siciliana nei confronti dello Stato.

Questo è un problema che merita ogni particolare attenzione se mai si volesse dare senso e contenuto alla speciale autonomia regionale.

Stando così fattualmente le cose, non può che concludersi nel senso che non ha più senso l’autonomia speciale siciliana che, non infrequentemente, ha condotto ad una deriva amministrativa quando non ad un cortocircuito di tipo corruttivo.

Più esattamente, se non vi è interesse da parte della classe politica e dirigente siciliana per lo Statuto di autonomia, la conclusione non può che essere questa.

Al contrario, in linea generale e nel contesto della presente situazione generale dello Stato, oltre che con riguardo al quadro geopolitico specificamente riferito alla Regione “mediterranea”, mai come ora avrebbe senso, ragione e utilità per tutti (anche con riguardo allo Stato inteso nella sua complessività) un regime di autonomia regionale ancor più accresciuto con specifico riguardo non solo agli aspetti propriamente politici ma soprattutto economici e commerciali.

A ciò si aggiunga che il processo di integrazione europea non può (o non potrebbe) prescindere dal conferimento di un ruolo più attivo della dimensione regionale e locale nel futuro assetto politico e istituzionale dell’Unione europea.

Allo stato attuale di incompiuta integrazione giuridica e politica, sarebbe necessario il ripensamento di un differente sistema di governo che assuma in linea di conto il concepimento di nuove modalità di partecipazione idonee soprattutto a riconoscere il ruolo fondamentale delle autonomie regionali e locali in considerazione della loro funzione di “mediatori” tra il cittadino “europeo” e le Istituzioni dell’Unione nel complesso processo di adozione delle decisioni “europee” e, in particolare, nella attuazione delle politiche dell’Unione europea, onde rendere significativa la partecipazione dei cittadini allo sviluppo del processo di integrazione europea.

D’altra parte, occorre riconoscere che i processi di integrazione e di decentramento-regionalizzazione sono rilevanti sia sotto il profilo della necessaria ristrutturazione dello spazio politico europeo su differenti livelli di governo: il livello dell’Unione europea, quello statale e quello sub-statale, sia sotto il profilo del necessario coinvolgimento degli enti regionali ai fini di un miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle decisioni europee anche nella prospettiva di una soluzione del deficit democratico.

Nel generale quadro del maggior peso acquisito dalle autonomie locali e regionali nell’attuazione della “legislazione” europea e nella gestione delle sue politiche e dei suoi programmi, sarebbe stato auspicabile un più incisivo ruolo della Regione Sicilia proprio in virtù del suo speciale Statuto.

Di tale ruolo, tuttavia, non è dato individuare alcuna traccia.

 

 

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