Aggiornato al 05/04/2025 - 10:08
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Competenza locale

Decreto IAS, la Corte Costituzionale blocca la competenza di Roma, appelli tornano ai giudici locali

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La Corte Costituzionale boccia la legge che assegnava al Tribunale di Roma gli appelli sul depuratore IAS di Priolo. La competenza torna in sede locale

Una decisione cruciale per il futuro del polo petrolchimico e per la giustizia locale è arrivata oggi da Roma. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 38 del 2025, ha dichiarato incostituzionale la norma che trasferiva al Tribunale di Roma la competenza a decidere sugli appelli riguardanti la prosecuzione dell’attività del depuratore consortile IAS di Priolo Gargallo, sotto sequestro dal maggio 2022. La competenza torna ora ai giudici territorialmente competenti, verosimilmente quelli di Catania come tribunale del riesame per le decisioni prese a Siracusa.

Il Contesto: Sequestro, Legge Salva-Impianti e il braccio di ferro giudiziario

Ricostruiamo la vicenda che ha portato a questa importante pronuncia.

  1. Il Sequestro: Nel maggio 2022, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Siracusa dispose il sequestro preventivo dell’impianto IAS e delle quote societarie, nell’ambito di un’inchiesta per gravi reati ambientali, tra cui il disastro ambientale, che vede coinvolti vertici IAS e rappresentanti dei grandi utenti industriali (ISAB, Versalis, Sonatrach, Sasol).
  2. La Legge “Interesse Strategico”: A gennaio 2023, il Governo vara un decreto-legge (poi convertito in legge n. 17/2023) che introduce l’articolo 104-bis nelle norme di attuazione del codice di procedura penale. Questa norma permette al Governo di dichiarare “di interesse strategico nazionale” impianti come quello IAS (in quanto necessario alla continuità produttiva di ISAB, a sua volta strategica) e di adottare “misure di bilanciamento” per consentirne la prosecuzione dell’attività, nonostante il sequestro, bilanciando produzione, occupazione, ambiente e salute.
  3. Le Misure Governative e il No del GIP: Il Governo emana le misure di bilanciamento per l’area (DPCM e Decreto Interministeriale Settembre 2023). Tuttavia, il GIP di Siracusa, anche alla luce di una precedente sentenza della Consulta (la n. 105/2024 che fissava paletti stringenti), nega l’autorizzazione a proseguire l’attività secondo le prescrizioni governative, ritenendole non sufficienti o non adottate correttamente.
  4. L’Appello a Roma: La stessa legge del 2023 (specificamente il comma 1-bis.2 dell’art. 104-bis) stabiliva che l’appello contro questo “no” del giudice locale, nonostante le misure governative, dovesse essere presentato esclusivamente al Tribunale di Roma. Presidenza del Consiglio, Ministeri e le aziende (ISAB, Versalis, Sonatrach) impugnano quindi la decisione del GIP siracusano proprio a Roma.
  5. Il Dubbio del Tribunale di Roma: Paradossalmente, è lo stesso Tribunale di Roma a sollevare il dubbio di costituzionalità sulla norma che gli assegna questa competenza speciale, ritenendola potenzialmente lesiva del principio del “giudice naturale” (Art. 25 Cost.) e del principio di ragionevolezza (Art. 3 Cost.).

La decisione della Corte Costituzionale: no alla competenza romana per irragionevolezza

La Consulta ha esaminato i dubbi sollevati dal Tribunale di Roma e ha dato ragione solo in parte.

  • Giudice Naturale (Art. 25): Salvo. La Corte ha ritenuto che lo spostamento di competenza a Roma, pur incidendo su casi in corso, derivi da una legge generale basata su criteri (l’adozione di misure governative per impianti strategici) e motivata da un’esigenza di uniformità nazionale. Quindi, non viola il principio che vieta giudici creati ad hoc per un singolo caso.
  • Ragionevolezza (Art. 3): Violata. Qui la Corte ha accolto le censure. Ha giudicato manifestamente irragionevole la scelta di assegnare solo gli appelli contro il diniego del giudice locale al Tribunale di Roma. Questo crea, secondo la Consulta:
    • Frammentazione Incoerente: L’appello contro un eventuale via libera del giudice locale (magari impugnato dalla Procura) resterebbe di competenza del tribunale locale (Catania). La competenza dipenderebbe così illogicamente dall’esito della decisione di primo grado, vanificando l’obiettivo di uniformità e specializzazione.
    • Rischio di Decisioni Contrastanti: Se il diniego alla prosecuzione fosse parte di una decisione più ampia sul sequestro, si potrebbero avere due appelli paralleli su aspetti connessi (uno a Roma sull’operatività, uno a Catania sul sequestro), con possibile caos decisionale.
    • Incoerenza con gli Obiettivi: La finalità dichiarata di accentrare per garantire uniformità e specializzazione viene contraddetta da una norma che accentra solo una parte delle possibili impugnazioni.

Le conseguenze concrete: cosa cambia ora per Priolo e Siracusa

La Corte ha quindi dichiarato incostituzionale la seconda frase del comma 1-bis.2 dell’art. 104-bis, ovvero quella che recita: “Sull’appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.”

Questo significa che:

  1. Gli appelli presentati da Governo, Ministeri e aziende contro la decisione del GIP di Siracusa che ha negato la prosecuzione dell’attività del depuratore IAS secondo le misure governative non saranno più decisi a Roma.
  2. La competenza torna a seguire le regole ordinarie del codice di procedura penale (art. 322-bis). Sarà quindi il Tribunale del riesame territorialmente competente (presumibilmente la sezione specializzata del Tribunale di Catania, come capoluogo di distretto di Corte d’Appello) a dover valutare nel merito se la decisione del GIP siracusano sia stata corretta o meno.
  3. Resta valida, invece, la parte della norma che consente anche a Presidenza del Consiglio e Ministeri (oltre alle parti private) di presentare appello.

In sostanza, la gestione di una fase delicata della vicenda giudiziaria che tocca il cuore produttivo ed ambientale del nostro territorio torna nelle mani dei giudici locali, più vicini alla realtà dei fatti e alle sue implicazioni dirette sulla comunità siracusana. Una vittoria per il principio di prossimità della giustizia, in attesa ora delle decisioni nel merito del tribunale competente.

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