Aggiornato al 14/07/2026 - 18:39
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Chiarimento

Beni culturali in Sicilia, Scarpinato blinda i vincoli: “Nessuna concessione al cemento”

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L’assessorato fa chiarezza sul decreto per i Piani paesaggistici: “La tutela del territorio non si negozia, le Soprintendenze mantengono il pieno controllo”

Nessun declassamento automatico delle aree tutelate, vincoli non negoziabili e supremazia assoluta del paesaggio sull’urbanistica. L’assessorato regionale dei Beni culturali Sicilia e dell’Identità siciliana interviene ufficialmente per fare chiarezza sulla gestione dei Piani paesaggistici d’ambito, precisando i contenuti tecnici del decreto assessoriale n. 25/GAB dello scorso 10 giugno 2026 per smentire categoricamente le voci diffuse su presunti allentamenti dei vincoli a favore delle cementificazioni.

«Il provvedimento nasce su input dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e del dipartimento regionale per garantire una rigorosa standardizzazione, chiarezza e allineamento nei contenuti prescrittivi di tutti i Piani paesaggistici d’ambito della Regione, risolvendo dubbi interpretativi – dichiara l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato –. L’assessorato prosegue con determinazione il suo mandato che è quello di proteggere in modo rigoroso il patrimonio dell’Isola, dotando l’amministrazione di norme trasparenti. Nessun arretramento sui vincoli, ma strumenti chiari capaci di bilanciare la tutela assoluta del paesaggio con l’indispensabile adeguamento delle infrastrutture pubbliche strategiche al servizio della comunità siciliana».

Secondo quanto precisato in una nota tecnica diffusa dall’assessorato, è del tutto priva di fondamento l’ipotesi che le aree sottoposte a massima tutela possano essere declassate se uno strumento urbanistico comunale ne prevede una destinazione edificatoria.

L’attribuzione del “livello di tutela 1” ad alcune specifiche zone (A, B, C, D ed ex aree Asi) non costituisce affatto una deroga per favorire nuove speculazioni edilizie future. Al contrario, tale misura si applica esclusivamente alle porzioni di territorio interessate da piani attuativi o regolatori già convenzionati e adottati alla data di adozione del Piano Paesaggistico, con il solo scopo di consentire l’adeguamento alle norme di sicurezza di insediamenti urbani e industriali preesistenti.

Il decreto n. 25/2026 ribadisce con forza la gerarchia delle fonti normative:

  • Usi vincolati: Gli strumenti urbanistici dei Comuni non possono destinare le aree tutelate (Livelli 2 e 3) a usi differenti da quelli prescritti dal piano paesaggistico.

  • Verde agricolo: Vige l’assoluto divieto di adottare varianti urbanistiche per realizzare programmi costruttivi in aree classificate come verde agricolo.

  • Clausola di salvaguardia: Anche nei contesti con livello di Tutela 1, rimangono pienamente integre tutte le prerogative autorizzatorie della competente Soprintendenza.

La nota dell’assessorato sgombra il campo anche dai dubbi relativi alla discrezionalità amministrativa dell’Osservatorio regionale per la qualità del Paesaggio.

La valutazione analitica “caso per caso” non riguarderà mai l’edilizia privata, ma sarà limitata esclusivamente alle opere strategiche di interesse pubblico di livello almeno regionale, come le reti idriche, i trasporti, le telecomunicazioni e le infrastrutture energetiche. In ogni caso, l’Osservatorio non potrà agire in modo arbitrario, dovendo esprimersi sempre sulla base di un’imprescindibile relazione tecnica istruttoria redatta dalla Soprintendenza territorialmente competente.

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