[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Il commento di Gianluca Rossitto, Avvocato Esperto in Diritto Amministrativo” css_animation=”fadeInLeft”][vc_single_image image=”1155618″ img_size=”medium” alignment=”center”][vc_column_text]
Rossitto: “Andrebbero potenziati e per certi versi ripristinati i controlli – preventivi o successivi – all’atto amministrativo”
Il Governo, in questi giorni, ha approvato un disegno di legge che abolisce il reato di Abuso d’Ufficio, previsto e punito dall’articolo 323 del Codice Penale, anche di recente, più volte modificato dal Legislatore.
L’abolizione è inserita in quadro di modifiche all’ordinamento penale e processuale che il Ministro della Giustizia ha parecchio enfatizzato, suscitando un dibattito pubblico che ha visto nell’Associazione Nazionale dei Magistrati fra i principali detrattori, certamente qualificati, dell’iniziativa del Governo.
In effetti, l’abolizione di un reato, è fenomeno rilevante e dovrebbe testimoniare che il disvalore della condotta sanzionata è venuto meno.
Nel nostro caso l’abolizione sembra giustificata in altro modo: le condanne per questo reato sono rarissime; di contro, la reputazione di chi viene indagato e processato è per questa sola ragione compromessa, la macchina giudiziaria viene impegnata e distolta inutilmente.
Gli argomenti critici fanno, invece, perno sull’offensività del reato, evidenziando in modo semplice che gli abusi del pubblico ufficiale impattano sulla vita dei cittadini (il concorso truccato, la concessione edilizia negata, l’appalto di favore eccetera).
Se questo è il quadro degli argomenti che si contrappongono, il dibattito è si rumoroso, ma forse per (quasi) nulla.
Mi occupo di pubblica amministrazione da oltre 25 anni e chi come me – con una certa qualificazione – sia esso magistrato, avvocato, dirigente, segretario comunale, sa perfettamente che il “prodotto” amministrativo cioè la qualità e legittimità degli atti che vengono assunti nelle materie più disparate è drammaticamente basso.
La patologia è inesorabilmente crescente per ragioni che nella maggioranza dei casi non è legata al malaffare.
Se non vi è un rapporto tra il reato (inesistente) e qualità degli atti (bassissima), usando la ragione, viene da dire che il rumore è tanto, ma fondato (quasi) sul nulla.
Abolendo il reato, in realtà, non si migliorerà, ma neppure peggiorerà, la qualità degli atti amministrativi e quindi i concorsi, gli appalti e le concessioni edilizie continueranno a presentare vizi, a danno degli operatori economici e dei cittadini.
La deterrenza del reato non ha mai funzionato, perciò, abolirlo o meno, visti i numeri delle condanne, non cambierà di una virgola la condizione, deprimente, di chi ha necessità di ottenere una prestazione dalla Pubblica Amministrazione.
Piuttosto, andrebbero potenziati e per certi versi ripristinati i controlli – preventivi o successivi – all’atto amministrativo, valorizzando le Autorità di controllo e regolazione, dotando i Segretari comunali di risorse e capitale umano, rendendo rapida ed effettiva la decisione di costoro, che al momento non c’è, sulla vicenda all’esame, sia essa un concorso, un appalto od una concessione.
In conclusione, suggerisco di non lasciarsi prendere troppo dal dibattito sull’abolizione del reato e piuttosto attendere la pubblicazione del disegno di legge, per verificare se dietro lo specchio si cela altro di molto più rilevante.
Note biografiche
Gianluca Rossitto si è Laureato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania ed esercita la professione di Avvocato da oltre 20 anni.
E’ abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. E’ socio fondatore dello studio Avvocati Associati con sede a Catania, Roma e Siracusa.
Ha maturato una indiscussa specializzazione ed esperienza nel campo del Diritto Amministrativo, con particolare riferimento alla materia degli Appalti e dei Contratti Pubblici, dell’Urbanistica, dell’Ambiente e dell’Energia, del diritto Sanitario e del diritto del Lavoro nelle Pubbliche amministrazioni.
Svolge, nei settori indicati, attività giudiziale, di consulenza ed assistenza, nonché di difesa in giudizi Arbitrali, ivi compresi quelli in materia di contratti pubblici ed amministrati presso l’ANAC.
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