Siracusapress,it
SENTENZA

Servizio idrico a Siracusa, il Tar dichiara inammissibili i ricorsi di Siam

Siracusapress,it

condividi news

Per i giudici etnei è inammissibile il ricorso del gestore uscente Siam contro l’Ati sul valore residuo da riconoscere per il passaggio ad Aretusacque e Acea. L’atto è provvisorio e attende l’approvazione di Arera, estromessi Regione e Comune dal giudizio

Il Tar di Catania ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse il ricorso e i motivi aggiunti presentati da Siam, Servizi Integrati Acque del Mediterraneo, il gestore uscente del servizio idrico di Siracusa, contro le determinazioni dell’Ati, l’Assemblea territoriale idrica sul valore da riconoscere alla società per il passaggio al nuovo gestore. La sentenza, depositata il 27 ottobre, è stata pronunciata dalla terza sezione dopo l’udienza pubblica del 21 ottobre.

Al centro della causa c’è il cosiddetto “valore residuo”, cioè la somma che il nuovo gestore deve versare a quello uscente per gli investimenti e i conguagli maturati. Siam, affidataria del servizio dal 2015, aveva chiesto il riconoscimento di circa 21,4 milioni di euro. Con la deliberazione del commissario dell’ente d’ambito del 13 dicembre 2025, ricalcolati i conguagli tariffari dal 2016 al 2023 e rivalutati i cespiti, il valore era risultato negativo, pari a meno 210.053 euro. Il valore era stato poi recepito dall’assemblea dell’ente il 12 gennaio  scorso e inserito nella convenzione con il gestore subentrante.

Nei ricorsi la società contestava, tra l’altro, la competenza del commissario, il ricalcolo effettuato a distanza di dieci anni dall’avvio della gestione, la violazione del principio di irretroattività delle tariffe e l’applicazione delle regole dell’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Sosteneva inoltre che le modalità seguite avessero eluso le regole dell’evidenza pubblica nella gara per il nuovo gestore. L’ente d’ambito, da parte sua, ha sostenuto che le tariffe applicate negli anni non fossero mai state approvate in via definitiva dall’autorità nazionale e che il ricalcolo servisse a eliminare duplicazioni di costi, per tutelare gli utenti.

I giudici non sono entrati nel merito delle censure. Hanno stabilito che il valore determinato dall’ente d’ambito ha carattere provvisorio, perché in base alla regolazione nazionale deve essere sottoposto alla verifica e all’approvazione finale di Arera.

“L’atto impugnato non reca una determinazione definitiva del valore residuo spettante al gestore uscente”, scrive il collegio, sottolineando che la deliberazione si inserisce in un procedimento ancora aperto e non produce quindi una lesione attuale. Un esame anticipato delle contestazioni, osserva il tribunale, finirebbe per sostituirsi a una valutazione tecnica che spetta all’autorità di settore e non è stata ancora espressa. L’interesse a ricorrere potrà sorgere solo quando il procedimento sarà concluso.

Il Tar ha inoltre disposto l’estromissione dal giudizio della Regione Siciliana e del Comune di Siracusa per carenza di legittimazione passiva. La prima si era limitata a nominare il commissario, mentre gli effetti degli atti ricadono sull’ente d’ambito; il secondo, evocato come controinteressato, non trae un vantaggio diretto dalla determinazione del valore residuo. Respinta anche la richiesta di acquisire ulteriore documentazione, ritenuta non utile ai fini della decisione. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.

 

Primo Piano

ULTIMA ORA

CULTURA

EVENTI

invia segnalazioni