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La riforma elettorale è legge: premio di maggioranza, preferenze e cosa cambia

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Dopo il voto segreto che ha visto la maggioranza reggere, Montecitorio approva con 227 sì e 164 no la riforma che introduce un premio fisso di 105 seggi per chi supera il 42 %, le preferenze con capilista bloccati e l’indicazione del premier. L’opposizione parla di «legge truffa», Meloni risponde «Avanti così»

L’aula della Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La maggioranza ha tenuto nel voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare del provvedimento, dopo le modifiche del Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, a differenza di quanto accaduto a luglio, quando l’emendamento era stato bocciato dall’Aula di Montecitorio, e ha alzato il numero di firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.

In Aula l’opposizione è andata all’attacco, con gli interventi di Giuseppe Conte ed Elly Schlein, e ha definito il testo «una legge truffa». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato il risultato con un «Avanti così», parlando di una risposta a chi riteneva la maggioranza divisa.

Ecco le novità:

Il nuovo sistema è proporzionale, corretto da un premio di maggioranza fisso di 105 parlamentari, 70 deputati e 35 senatori. Il premio va a chi ottiene il maggior numero di voti, a patto che superi il 42 per cento in entrambe le Camere. Sotto questa soglia, o nel caso in cui Camera e Senato diano esiti diversi, i seggi si distribuiscono con il proporzionale puro. Un tetto limita il totale dei seggi che si possono ottenere sommando quelli vinti nei collegi e quelli del premio: al massimo 220 deputati e 113 senatori. Non è prevista alcuna soglia per contribuire alla cifra elettorale nazionale e quindi alla conquista del premio. Restano le soglie di sbarramento del Rosatellum: 10 per cento per le coalizioni e 3 per cento per le liste, con il ripescaggio per il migliore tra i coalizzati.

Cambia anche la scelta degli eletti, con un meccanismo misto tra preferenze e capilista bloccati. Sulla scheda, accanto al contrassegno del partito, ci sarà un elenco di sei nomi, con il capolista bloccato graficamente staccato dagli altri. L’elettore potrà esprimere fino a tre preferenze con alternanza di genere, pena l’annullamento della seconda e della terza. Nessuno può candidarsi in più di cinque collegi plurinominali, come capolista o in altra posizione. Nelle candidature nei collegi uninominali nessuno dei due generi può superare il 60 per cento, mentre per i capilista non è prevista la quota di genere 60 a 40 che vale con il Rosatellum.

La riforma introduce l’indicazione del premier. Insieme al contrassegno, le liste depositano il programma elettorale con il nome e cognome della persona proposta per la guida del governo. Le liste collegate devono indicare la stessa persona, con una dichiarazione sottoscritta dai leader. Il testo salvaguarda l’articolo 67 della Costituzione, che esclude il vincolo di mandato, e l’articolo 92, che attribuisce al capo dello Stato la nomina del presidente del Consiglio.

Per chi non è in Parlamento sale da 1.500 a 6mila il numero minimo di firme da raccogliere per ogni collegio. Resta l’esenzione per chi ha due gruppi parlamentari e, con una modifica introdotta alla Camera, per chi ha almeno un gruppo formatosi entro il 31 dicembre 2025, come Italia viva e Azione. Chi ha una componente in almeno uno dei due rami del Parlamento, come +Europa o Fnv, continua a dover raccogliere tra 1.500 e 2mila firme a collegio. Per la circoscrizione Estero, dove servono tra 500 e mille sottoscrizioni di residenti nell’area, è esentato chi ha almeno un eletto in uno dei due rami.

Le ripartizioni geografiche della circoscrizione Estero passano da quattro a due per la Camera, Europa ed extra Ue, e a una sola per il Senato.

Dopo anni diventa possibile il voto fuorisede nel luogo in cui si è temporaneamente domiciliati da almeno nove mesi, tre nel caso di persone lontane dal proprio Comune per cure. Bisogna iscriversi all’apposito albo entro 30 giorni dalla maturazione dei requisiti e almeno 45 giorni prima del voto. Durante la discussione al Senato la possibilità è stata estesa ai caregiver di familiari o figli ricoverati in una Regione diversa da quella in cui sono iscritti nelle liste elettorali.

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