Il maxiemendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto Ristori- quater ha portato con sé importanti novità anche in tema di sovraindebitamento di consumatori ed imprese non fallibili. In particolare, con l’art. 4-ter è stata disposta l’entrata in vigore anticipata delle norme del Codice della Crisi e dell’Insolvenza che riguardano le procedure disciplinate dalla Legge 3/2012, voluta dal Sen. Roberto Centaro e nota anche come legge “salva-suicidi”.
La particolare congiuntura economica e le prevedibili difficoltà che i debitori incontreranno a causa della pandemia, hanno indotto il legislatore ad accelerare l’applicazione delle disposizioni volte ad agevolare i soggetti in difficoltà – che altrimenti sarebbero entrate in vigore il 1° settembre 2021 – nonché a chiarire gli aspetti controversi della disciplina.
A tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche tra cui i piccoli imprenditori sotto soglia ex art.1 Legge Fallimentare, imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni, associazioni sportive, start up innovative e consumatori che non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), di formulare una “proposta di accordo” con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un “piano del consumatore“, ovvero richiedere la “liquidazione del patrimonio“. Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.
Il piano di rientro sarà attestato da un professionista con funzioni di “Gestore della Crisi” e consente di stralciare una parte significativi delle pendenze verso i terzi, compreso l’erario, previa omologazione del Tribunale; la finalità è quella di ottenere l’esdebitazione e riprendere una vita più serena ovvero avviare un’attività senza il fardello dei debiti pregressi.
Tra le disposizioni appena approvate vi è l’ampliamento della nozione di “consumatore”, che adesso ricomprende la persona fisica che è anche socio di una società di persone, sempre che il sovraindebitamento riguardi soltanto i suoi debiti personali. E’ previsto altresì che l’accordo di composizione della crisi della società produca i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si tratta di un’ipotesi prevista nella versione originaria del Codice della Crisi e che era stata esclusa dall’art. 10 del correttivo contenuto nel D.Lgs n. 147/2020.
Inoltre, la novella legislativa – risolvendo una problematica che ha visto soluzioni diverse nei vari tribunali italiani – ha stabilito che i membri di una stessa famiglia (coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, parti dell’unione civile e conviventi di fatto) possono presentare un’unica procedura per la risoluzione della crisi, sia che si tratti di conviventi sia se il sovraindebitamento ha un’origine comune.
Altra importante novità concerne la possibilità di falcidiare anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno. Si tratta di un tema importante che a Siracusa, nonostante una iniziale apertura in tal senso del Tribunale, era stato risolto nel tempo in modo penalizzante per i debitori, rendendo sempre più difficile la sostenibilità dei piani proposti.
Ricordiamo che alla proposta di piano del consumatore e alla domanda di accordo di composizione della crisi va allegata una relazione dell’organismo di composizione della crisi, che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura.
Un’altra importante novità di cui sicuramente potranno beneficiare numerosi piani è la soppressione della previsione secondo cui, relativamente ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’Iva e alle ritenute operate e non versate, era possibile esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche lo stralcio.
In sede di omologa vengono limitate le possibilità di opposizione o intervento per gli istituti di credito e le finanziarie che non abbiano adeguatamente valutato il merito creditizio del debitore (in violazione dell’art. 124 bis TUB); altra importante previsione è quella che riguarda il voto dell’Amministrazione finanziaria: quando l’ adesione dell’erario è decisiva per il raggiungimento delle maggioranze necessarie il Giudice potrà ugualmente procedere all’omologazione qualora la proposta di soddisfacimento sia attestata dal Gestore della Crisi come più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Da segnalare infine, la possibilità per il debitore persona fisica che il Tribunale giudichi “meritevole” e che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all’esdebitazione una sola volta, fatto salvo l’obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti (tra le quali non rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma erogati) tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento.
Rubrica a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa.
Per le istanze di accesso alle procedure di sovraindebitamento, al fine di fruire dei benefici previsti dalla legge, è attivo l’Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa (www.odcecsiracusa.it).







