Cassa integrazione Covid-19: fino a 12 settimane per il 2021

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[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Rubrica a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa”][vc_column_text css_animation=”fadeInLeft”]La legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 (L. 178 del 30/12/2020), ha portato con sé una dote di ulteriori settimane di cassa integrazione con causale Covid-19 anche per il 2021.

A poterne beneficiare saranno ancora una volta tutti i datori di lavoro privati costretti a sospendere o ridurre la propria attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Uno degli aspetti positivi è che, a differenza di quanto fatto negli ultimi provvedimenti a partire dal c.d. decreto agosto 2020 in poi, questa volta la possibilità di accedere all’ammortizzatore sociale non sarà per i datori di lavoro soggetta al pagamento di un contributo aggiuntivo legato all’andamento del fatturato. Un cambio di marcia necessario in quanto appare oggi ancora più evidente come la crisi abbia colpito in maniera molto diversa i vari settori produttivi e, considerato il suo permanere, finita l’illusione estiva di una rapida uscita dalla pandemia, ha fatto ritornare tutti con i piedi per terra.

Entrando nel merito, il bilancio di previsione per il 2021 (art. 1, commi dal 299 al 306), ha previsto la possibilità di richiedere fino ad un massimo di ulteriori dodici settimane di cassa integrazione con causale Covid-19 di cui agli art. dal 19 al 22-quinques del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Pur essendo previsto un numero massimo di settimane di cassa integrazione con causale Covid-19 uguale, il fatto di aver delineato un diverso arco temporale di fruizione (tre mesi per il settore industriale e sei mesi per gli altri settori) si ritiene possa voler rispecchiare le aspettative di una più rapida ripresa per il comparto industriale rispetto ai settori del turismo e del commercio che indubbiamente hanno pagato un prezzo più altro per questa crisi. Per tali settori, ma dovremo aspettare gli eventuali ulteriori provvedimenti normativi, potrebbero essere in cantiere ulteriori settimane di cassa integrazione con causale Covid-19, magari subordinate ad alcune condizioni, oltre le dodici già approvate. Per il settore industriale, invece, laddove necessari, resterebbero comunque gli ammortizzatori sociali ordinari.

Va accolto con favore il fatto che stavolta il legislatore emergenziale abbia deciso di consentire la richiesta anche in unica soluzione di tutte le 12 settimane di cassa integrazione, diminuendo il rischio che si è concretamente verificato lo scorso anno, di lasciare i lavoratori per troppo tempo senza indennizzi a causa del succedersi di provvedimenti frammentari che hanno costretto le aziende a dover presentare molteplici istanze pur in continuità di sospensione della propria attività.

Un altro aspetto che ancora una volta accogliamo favorevolmente è quello di aver chiarito già nel dettato normativo, in particolare con il comma 305, che a beneficiare di questi trattamenti di integrazione salariale potranno essere tutti i lavoratori dipendenti assunti anche dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio di previsione dello Stato (1° gennaio 2021).

Rimangono invariate le procedure per la presentazione delle domande di cassa integrazione all’Inps che avranno sempre il termine decadenziale della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dei lavoratori. Nel caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il datore di lavoro dovrà presentare, sempre a pena di decadenza, gli appositi modelli SR41 con tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale oppure, se posteriore, entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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