Aggiornato al 02/03/2021 - 19:05

Rivalutazione terreni e quote sociali: riaperti i termini per l’affrancamento

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[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Dal vostro commercialista, rubrica a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”][vc_column_text]Ormai è diventata quasi una tradizione ed un po’ tutti gli addetti ai lavori ne attendono all’inizio di ogni anno la riapertura dei termini. E così anche per il 2021 non sono andate deluse le aspettative.

La Legge di Bilancio appena approvata, ha infatti rinnovato la possibilità di effettuare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni in base alle disposizioni dell’art. 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.

Si tratta di una particolare opportunità che consente di affrancare il valore di alcuni beni al fine di pagare meno imposte al momento della successiva vendita.

Modificando il comma 2 dell’articolo 2 del DL 24 dicembre 2002, n. 282, la norma consente la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti dalla data del 1° gennaio 2021.
La rivalutazione deve avvenire tramite una perizia giurata di stima che attesti il valore del terreno o della quota di partecipazione in una società posseduta e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 giugno 2021.

Si tratta di una disposizione che riguarda:

  • le persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa,
  • le società semplici ed enti ad esse equiparate,
  • gli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.

L’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2021 rientranti in una delle due categorie di seguito elencate.

  1. Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi.
  1. Partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentate possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

L’imposta sostitutiva, che in passato era differenziata in base alla tipologia di soggetti e di beni da affrancare, è oggi fissata nella misura dell’11% ed il pagamento può avvenire in tre rate annue.

La rideterminazione del valore ha l’obiettivo di ridurre l’ammontare della plusvalenza imponibile, ai fini dell’Irpef quale reddito diverso, emergente dalla cessione della quota o del terreno posseduto. Di talché, la rivalutazione conviene a coloro che detengono partecipazioni o aree edificabili con elevati plusvalori latenti e che hanno intenzione di cederle.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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