La stagione della caccia di quest’anno è caratterizzata da un estenuante braccio di ferro giudiziario. La novità è del Tar Sicilia che ha evidenziato l’eccezione di incompetenza del Tar Catania.
Soddisfazione delle tre sigle A.N.CA., L.C.S ITALCACCIA SICILIA che commentano così la decisione del Tar Sicilia: In data odierna è stata depositata l’ordinanza n. 1022/2021 REG.PROV.PRES. pubblicata il 16/9/2021 con la quale il Presidente del TAR Sicilia si è pronunciato sulla eccezione di violazione dei criteri di riparto delle controversie tra TAR con sede nel capoluogo e sezione staccata della quale era stato investito a seguito dalla notifica del provvedimento del Presidente del TAR Catania n. 503/2021.
Il Presidente Dott. Ferlisi con articolato ed ampiamente motivato provvedimento ha ritenuto fondata la suddetta eccezione proposta dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania cui le scriventi Associazioni A.N.CA. – L.C.S. e ITALCACCIA Sicilia avevano aderito ed insistito per il suo accoglimento anche nel corso della audizione del 13/9/2021, disponendo l’immediata assegnazione del fascicolo al TAR Palermo per essere trattato alla prima camera di consiglio utile nel calendario della Seconda Sezione competente per materia, previa reiscrizione del ricorso presso lo steso TAR Palermo da parte dei ricorrenti.
Deve notarsi però come lo stesso Presidente del TAR Sicilia abbia chiaramente sottolineato che mentre il D.P. cautelare n. 499/2021 del 31/8/2021 emesso dal Presidente del TAR Catania è stato ritualmente adottato dato che nessuna delle parti in causa aveva sollevato eccezione di incompetenza territoriale ex art. 47 c.p.a. (si ricorda che a quella data nessuno era a conoscenza del ricorso tranne l’Avvocatura Distrettuale di Catania cui era stato notificato in data 30/8/2021), il D.P. del Presidente del TAR Catania n. 503/2021 del 7/9/2021, successivo quindi al deposito della memoria con la quale l’Avvocatura aveva eccepito l’incompetenza di cui sopra (2/9/2021) non poteva essere emesso in forza del combinato disposto dell’art. 55 comma 13 ed art. 15 comma 2 c.p.a..
In sostanza il Presidente del TAR Sicilia ha chiaramente evidenziato come il D.P. n. 503/2021 del 7/9/2021 sia illegittimo in quanto il Presidente del TAR Catania non aveva il potere di decidere essendo già stata formalmente sollevata l’eccezione di incompetenza ex art. 47 c.p.a. Il TAR Catania ha quindi operato una vera e propria forzatura con le conseguenze che tutti conosciamo.
Attendiamo pertanto gli ulteriori sviluppi precisando tuttavia come, malgrado quanto sopra riportato, allo stato, il provvedimento cautelare del TAR Catania resti in vigore.
Avevamo parlato di “colpo di mano” e quanto messo nero su bianco dal Presidente del TAR Sicilia nella ordinanza di cui sopra conferma, purtroppo, la nostra sensazione.
Andiamo avanti come fatto finora, anzi ancora più determinati.






