Dopo quasi un anno di attesa diventa finalmente operativa una delle più importanti misure previste per incentivare le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato per l’anno 2020: si tratta dell’incentivo Io Lavoro di cui al Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020.
Tale incentivo è volto a favorire, con un bonus annuo fino ad un massimo di 8.060,00 Euro, l’assunzione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o la trasformazione di un contratto di lavoro già in essere da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono altresì agevolabili le nuove assunzioni effettuate con contratto di apprendistato professionalizzante. Tali assunzioni o trasformazioni devono essere effettuate nel periodo compreso dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Sono esplicitamente esclusi i contratti di lavoro intermittente e quelli di prestazione occasionale.
Dal punto di vista aziendale, come evidenziato dalla circolare Inps n. 124 del 26/10/2020, possono fruire di questo sgravio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, quali ad esempio gli studi professionali, con l’eccezione dei datori di lavoro domestico.
L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità (c.d. DID Online) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Con riferimento al requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni(intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato sempre ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/15. Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, abbia già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
E’ inoltre previsto che, nel caso di nuova assunzione, il lavoratore ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non debba aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo.
Dal punto di vista territoriale l’esonero contributivo spetta laddove la sede di lavoro per la quale venga effettuata l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
L’esonero, come tutte le agevolazioni contributive di questo tipo, è subordinato per i datori di lavoro al possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva), all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro; al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, vanno rispettati i principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo31, del Dlgs 150/2015).
L’agevolazione non è automatica. L’azienda deve inviare un’apposita istanza telematica tramite il sito dell’Inps per prenotare le somme necessarie rispetto a quelle complessivamente stanziate. In caso di accoglimento della domanda l’importo prenotato deve essere confermato entro 10 giorni sempre attraverso il sito dell’Inps. Solo una volta completata tale procedura il datore di lavoro potrà fruire dello sgravio.
La soglia massima mensile di esonero della contribuzione datoriale è pari a 671,66 euro (euro 8.060,00/12). Nella pratica, il limite massimo di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale va proporzionalmente ridotto.
Considerato quindi che solo a seguito dell’emanazione della circolare Inps n. 124 del 26/10/20 l’incentivo è stato concretamente reso operativo e che le prime autorizzazioni alle istanze presentate sono iniziate ad arrivare dal 7 dicembre, ben si comprende lo sforzo che hanno dovuto fare quegli imprenditori che abbiano effettuato delle assunzioni magari a inizio anno, contando su tale aiuto, e che solo ora si vedono riconoscere l’incentivo.
Rubrica a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa.
Leggi anche:
Riscossione: Rinviata al 1° marzo 2021 la scadenza del 10 dicembre della rottamazione dei ruoli







