I giudici amministrativi bocciano i provvedimenti di Regione e Capitaneria di Porto. L’infrastruttura era già prevista dalla concessione del 2004
Nessuna rimozione forzata per il varco d’accesso al mare. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione staccata di Catania) ha accolto in pieno il ricorso proposto dalla società L’Una S.r.l., proprietaria della nota struttura ricettiva “Musciara Resort” sita a Porto Piccolo.
La sentenza chiude una complessa querelle amministrativa iniziata nell’ottobre del 2025, quando l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (ARTA) aveva notificato alla società un’ingiunzione alla rimozione del cancello posto a protezione dell’area in concessione e della limitrofa proprietà privata.
Parallelamente all’ordine di rimozione regionale, la vicenda si era complicata con l’intervento della Capitaneria di Porto di Siracusa. L’Autorità marittima aveva infatti deciso di revocare una propria precedente ordinanza, risalente al 2010, che regolamentava in modo chiaro gli orari di apertura e chiusura del cancello in questione, garantendone l’accessibilità.
Alla base dell’offensiva amministrativa vi era una circolare regionale dell’agosto 2025, volta a vietare l’utilizzo di staccionate, tornelli o altre strutture rigide a delimitazione della battigia, per garantire il libero accesso al mare.
I giudici amministrativi, pur ribadendo a chiare lettere che il libero e gratuito accesso alla battigia costituisce un diritto fondamentale di ogni cittadino, hanno evidenziato un errore procedurale e giuridico decisivo da parte della pubblica amministrazione.
Il nodo centrale della sentenza si basa su un dato di fatto: la presenza del cancello era stata espressamente prevista e autorizzata dalla concessione demaniale marittima rilasciata alla società nel lontano 2004.
“Un ordine di rimozione de plano avrebbe potuto essere emanato soltanto laddove il cancello fosse stato realizzato in maniera abusiva – si legge nel testo della sentenza del Tar –. Tuttavia, tale precondizione non sussiste nel caso di specie, tanto che la concessione rilasciata alla parte ricorrente nel 2004 prevede la presenza del cancello di ingresso all’area concessa”.
Secondo il Tar, la Regione non poteva semplicemente ordinare la distruzione del cancello basandosi su una nuova circolare, ignorando il titolo in mano all’imprenditore. I punti chiave stabiliti dalla sentenza sono inequivocabili:
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Manca l’autotutela: Nessun ordine di rimozione avrebbe potuto essere validamente adottato dall’amministrazione regionale senza prima intervenire con un procedimento di autotutela per modificare o annullare il titolo concessorio del 2004.
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La circolare non basta: La circolare regionale del 2025 ha un valore di indirizzo interno e non può azzerare automaticamente i diritti acquisiti tramite una precedente concessione valida ed efficace.
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Revoca illegittima: Anche il provvedimento della Capitaneria di Porto è stato annullato, poiché la revoca dell’ordinanza del 2010 risultava illogicamente legata a un ordine di rimozione della Regione considerato illegittimo dai giudici.
Per queste ragioni, la Terza Sezione del Tar di Catania ha annullato tutti i provvedimenti impugnati, condannando inoltre le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, quantificate in 3.500 euro.







