Aggiornato al 27/03/2021 - 10:38

Decreto Sostegni: sospensione versamenti e rottamazione cartelle

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[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il Decreto Sostegni (DL n. 41/2021), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, oltre a prevedere contributo a fondo perduto alle attività economiche, a condizioni di un calo medio mensile del fatturato 2020 rispetto al 2019 del 30%, ha disposto anche una serie di ulteriori interventi in materia di riscossione. In particolare, è stata prorogata al 30 aprile 2021 la sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 che dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021, anche ratealmente.

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In tale periodo, non saranno notificate nuove cartelle e le le procedure di riscossione, cautelari ed esecutive non potranno essere iscritte o rese operative.

Sono altresì sospesi fino al 30 aprile gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Scadenza pagamenti rate 2020 e 2021

Il Decreto Sostegni ha previsto anche il differimento al 31 luglio 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”. Tale termine era stato precedentemente fissato al 1° marzo 2021 dal Decreto Ristori (DL n. 137/2020).

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 31 luglio 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Entro il 31 luglio 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:

· le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;

· le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020.

Potranno essere pagate entro il 30 novembre 2021 le rate delle rottamazioni in scadenza nel 2021.

La rottamazione delle cartelle 2000 – 2010

Il Decreto Sostegni ha previsto anche lo stralcio dei debiti iscritti a ruolo risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.

Lo stralcio è però condizionato alla sussistenza di un requisito di reddito ed è previsto per:

· le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;

· i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

La definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti sarà disposta con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegni”. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti che rientrano nello stralcio.

L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

· debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

· debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

· multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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