Aggiornato al 11/11/2020 - 08:05

Decontribuzione Sud: operativo un aiuto immediato per i datori di lavoro

condividi news

In questi giorni difficili durante i quali si discute se e in che misura chiudere ancora le attività a causa dell’epidemia da Covid-19, spesso si tendono a trascurare quelle imprese che invece possono e, in certi casi, devono proseguire le loro attività. In tal senso nel DL 104/20 è stata prevista all’art. 27 un’importante misura a sostegno dei datori di lavoro privati del Sud, ad esclusione solo dei datori di lavoro domestico ed agricolo, denominata Decontribuzione Sud.

La norma, al comma 1, prevede per tali aziende un esonero dal versamento del 30% dei contributi previdenziali Inps a carico ditta per tre mesi (ottobre, novembre e dicembre 2020) dovuti per tutti i dipendenti la cui sede di lavoro sia situata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Per la fruizione dell’agevolazione, così come indicato nella Circolare Inps n. 122 del 22/10/2020, non è necessario presentare alcuna istanza e lo sgravio non è soggetto ad un limite individuale di importo. Pertanto, i datori di lavoro in possesso di tutti i requisiti potranno già fruire dello sgravio con il versamento dei contributi Inps relativi alle buste paga del mese di ottobre 2020.

L’importante novità di questa agevolazione per le aziende con dipendenti, rispetto a tutte quelle in precedenza poste in essere, sta nel fatto che l’esonero contributivo non è in alcun modo legato né all’anzianità di servizio del singolo lavoratore né all’andamento occupazionale all’interno di ciascuna azienda. Spesso, infatti, sono state agevolate esclusivamente le nuove assunzioni oppure venivano escluse le aziende in cui si fosse proceduto nel corso dei sei/dodici mesi precedenti, ad una riduzione di personale. In questo modo venivano di fatto sempre penalizzate quelle aziende che magari, pur tra mille difficoltà, erano riuscite comunque a mantenere il lavoro nel corso degli anni ai propri dipendenti e che si trovavano svantaggiate rispetto magari ad aziende neo costituite in grado di beneficiare di altre agevolazioni.

Per i datori di lavoro sono quindi richiesti, oltre ai requisiti sopra indicati (svolgimento dell’attività lavorativa in una delle regioni elencate ed esclusione di lavoratori domestici ed agricoli) solo quei requisiti comunemente previsti per la fruizione di un beneficio contributivo ed elencati all’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006:

· possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc);

· assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

· rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tenuto conto che l’agevolazione è stata oggetto di autorizzazione anche da parte della Commissione Europea in data 7 ottobre 2020, è necessario altresì che la misura dell’aiuto non superi gli 800.000,00 Euro per impresa (120.000,00 nei settori pesce a e acquacoltura) anche cumulando eventuali ulteriori aiuti di Stato, non sia concessa ad imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che si siano trovate in difficoltà successivamente a seguito dell’epidemia da Covid-19 e che siano concessi entro il 31 dicembre 2020. L’agevolazione è preclusa a quei soggetti che debbano ancora effettuare la eventuale restituzione a seguito di decisione della Commissione Europea di altri aiuti di Stato illegittimamente fruiti.

Un altro aspetto estremamente rilevante dell’agevolazione è legato alla possibilità di una sua estensione nel tempo. Questo in quanto uno dei principali temi che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha portato all’attenzione di tutti è quello della coesione territoriale: le difficoltà economiche che molti settori economici stanno vivendo rischia concretamente di acuire il divario tra quelle parti del territorio già in partenza svantaggiate rispetto a quelle economicamente più agiate. In tal senso, il comma 2 dell’art. 27 del DL 104/20 prevede che proprio al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, con un DPCM da emanarsi entro il 30 novembre 2020 su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, sono individuati le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.

L’auspicio è quindi quello di vedere in futuro confermata la Decontribuzione Sud come una misura non più temporanea, limitata come è adesso ai soli tre mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, ma bensì strutturale, in grado di accompagnare le imprese delle aree svantaggiate negli anni a venire nel difficile recupero di competitività rispetto alle aziende situate nei territori più avanzati.

Primo Piano

ULTIMA ORA

CULTURA

EVENTI

invia segnalazioni