Aggiornato al 06/02/2021 - 17:58

Sovra indebitamento famiglie: piano di liquidazione di due coniugi

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[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Dal vostro commercialista, rubrica a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa  “][vc_column_text css_animation=”fadeInRight”]Un aiuto concreto alle famiglie in stato di necessità. Nasce anche con queste finalità la Legge 3/2012 (Legge Centaro) in tema di sovraindebitamento e di recente il Tribunale di Siracusa, con Decreto del 24 dicembre 2020 (Est. Rusconi), ha valorizzato tale principio in un piano di liquidazione attestato dall’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa.

In forza di tale pronuncia, due coniugi siracusani in difficoltà economiche potranno preservare una parte dei loro redditi per le finalità di sostentamento quotidiano e destinare le rimanenti risorse al pagamento in misura falcidiatadei creditori; al termine della procedura potranno altresì presentare ricorso per ottenere l’esdebitazione: saranno cioè liberati dai rimanenti debiti, sussistendo il requisito della meritevolezza, a prescindere dalla percentuale di soddisfazione degli stessi.

Nel caso di specie, il ricorso alla procedura era stato proposto congiuntamente da due coniugi, alla luce della circostanza che la gran parte dell’indebitamento derivava da debiti assunti per far fronte alle esigenze primarie della famiglia; il Tribunale ha ritenuto “del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio”. Viene precisato che “la legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell’esperienza degli altri paesi dell’Unione, per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione non ostacola un’interpretazione estensiva del concetto di “debitore” di cui all’art.6 financo a comprendere i componenti della “famiglia” che versi nella situazione rappresentata dalla norma. Poiché il filtro selettivo – enucleato dal primo comma dell’art.6 – consiste nella non assoggettabilità alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz’altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest’ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le “famiglie”, in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati”.

Il Tribunale ha quindi dato atto che la domanda di liquidazione era accompagnata dalla relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione dell’Ordine dei Commercialisti – cui i debitori si erano rivolti –  il quale ha illustrato le ragioni che hanno determinato l’insolvenza dei ricorrenti, chiarito che i debitori non possiedono altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione ed attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Sussistendo i requisiti di legge previsti dall’articolo 14ter L. n. 3/12 e verificata l’assenza in atti di frode ai creditori, il Tribunale ha dichiarato aperta con decreto la procedura e nominato un liquidatore dei beni.

Con tale provvedimento, è stato altresì sancito il blocco delle procedure esecutive in danno dei coniugi precisando che “non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”; è stata altresì ordinata la consegna dei beni dei debitori al liquidatore al fine di procedere alle operazioni di vendita autorizzando nel contempo i due coniugi a trattenere per il mantenimento proprio e della famiglia, gli stipendi, pensioni, salari e tutto ciò che gli stessi guadagnano con le proprie attività nei limiti della somma di euro 1.890,00 mensili.

Viene quindi ribadita l’attualità e la valenza sociale della legge 3/2012 in tema di sovraindebitamento che consente a consumatori, piccoli imprenditori ed in generale ai soggetti non fallibili, la possibilità di pagare in percentuali ridotte ovvero con tempi dilazionati i propri debiti.

Le istanze di accesso alla procedura possono essere presentate presso l’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine dei Commercialisti (www.odcecsiracusa.it), autorizzato in tal senso dal Ministero della Giustizia, che nomina un Gestore della Crisi al quale la norma attribuisce il compito di aiutare il debitore nella presentazione del piano di ristrutturazione dei debiti.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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