A partire dal prossimo 30.6.2022, scattano le sanzioni applicabili a commercianti, lavoratori autonomi e imprese che rifiutano di accettare i pagamenti elettronici.
La sanzione risulta determinata dalla somma di:
- un importo fisso pari a € 30;
- un importo variabile in base al valore della transazione rifiutata.
Il DL n. 179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0”, il Legislatore ha introdotto una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento.
La sanzione
La sanzione ammonta a 30 euro, a cui va aggiunto il 4% del valore della transazione rifiutata. La sanzione si applica a tutti coloro che non accettano pagamenti elettronici (carte di credito e bancomat) all’interno delle loro attività, sia che offrano servizi, sia che vendano prodotti al pubblico. Quindi non varrà solo per i negozianti, ma anche per i tassisti e altri liberi professionisti. L’obbligo non si applica nei casi di «oggettiva impossibilità tecnica». In questi casi, infatti, vengono applicate le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 689/1981, con riferimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta, spiega la Fondazione studi consulenti del lavoro in una circolare del 7 giugno 2022.












