Proroga dehors, Salerno: “Norma non cancella vigilanza delle Soprintendenze”

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“Viene diffusa la notizia, col contorno di ingiustificati ed ingiustificabili gridolini di gioia delle associazioni del Commercio, che è stato dato il “liberi tutti” fino al 30 settembre, per dehors, pedane, tavolini, trespoli e chioschi, a ridosso dei Beni storico-culturali e di interesse paesaggistico, senza più necessità dell’autorizzazione della Soprintendenza.” Ad affermarlo è l’avvocato Salvo Salerno

In riferimento alla notizia  cui fa menzione l’avvocato Salerno, leggi anche: CNA Siracusa, ottenuta proroga fino a settembre dei permessi per dehors all’aperto di ristoranti e bar

“In realtà l’art. 22 quater introdotto nel Decreto Legge 21/2022 cd. “Ucraina bis”, dalla Legge di conversione n. 51/2022 – afferma Salerno –  per quanto abbia stabilito che la posa in opera  temporanea  di strutture amovibili, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, non sia subordinata, fino al 30 settembre, alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (architettonico) e 146 (paesaggistico) del codice di cui D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali, tuttavia non ha cancellato affatto, neppure in via temporanea, la vigilanza anche repressiva, che, in via d’istituto le Soprintendenze sono obbligate a garantire a tutela dei siti e monumenti di pregio storico-paesaggistico.”
“Quindi non si giochi sull’equivoco e ciascuno degli attori istituzionali, Soprintendenza in prima linea, non pensino che siano stati disattivati gli articoli 18, 19, 20 e 28 del Codice dei Beni Culturali, in materia di vigilanza, ispezione, sospensione e blocco delle opere dannose al Patrimonio Culturale. Così come non sono state disattivate  – conclude Salerno -le norme penali dello stesso Codice, sul danneggiamento del Patrimonio Culturale.”
Chiosa infine: “Tanto per non avallare equivoci strumentali e interessati da parte dei soliti noti.”

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