Il giudice del lavoro ha dichiarato infondate le richieste di risarcimento danni per la mancata attribuzione di posizioni organizzative e per presunto demansionamento professionale
Il Tribunale di Siracusa ha respinto il ricorso di un dipendente del Comune di Noto che aveva contestato alcune delibere comunali sull’assegnazione degli incarichi di responsabilità. La sentenza dell’11 dicembre ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il lavoratore aveva contestato le decisioni del sindaco Corrado Figura che aveva soppresso il settore Smart City, di cui era responsabile, e nominato nuovi responsabili per altri settori. Il dipendente aveva denunciato una condotta discriminatoria, sostenendo di essere stato vittima di demansionamento ed emarginato per motivi politici e spostato a un servizio di minore importanza.
Nella sua difesa aveva evidenziato di possedere le competenze necessarie e di aver guidato negli anni diversi settori comunali, dai lavori pubblici all’economia ed ecologia. Aveva chiesto di essere reintegrato nella posizione precedente e un risarcimento di 50 mila euro per danni morali, oltre ai danni economici per la differenza di stipendio.
Il Comune si era difeso sostenendo che questi incarichi possono essere assegnati liberamente e che il ricorso non aveva i requisiti necessari. Il giudice ha dato ragione all’amministrazione su questo punto, rilevando che il lavoratore non ha dimostrato con certezza che avrebbe ottenuto l’incarico se tutto fosse stato gestito correttamente.
Secondo la sentenza, il dipendente non ha fornito elementi concreti per dimostrare che le sue competenze lo avrebbero favorito rispetto agli altri colleghi candidabili, limitandosi ad affermazioni generiche sulla propria professionalità.
Il tribunale ha chiarito che perdere un incarico di responsabilità non equivale a un declassamento, perché si tratta solo di una posizione temporanea che comporta maggiori responsabilità e un compenso aggiuntivo, ma non modifica l’inquadramento contrattuale del lavoratore.
Anche la richiesta di risarcimento per danni alla salute è stata respinta. Dalla documentazione medica presentata non emerge con certezza che lo stato d’ansia lamentato sia collegato alle decisioni contestate. Il giudice ha ritenuto insufficienti le affermazioni generiche del ricorrente.
La sentenza ha comunque riconosciuto che il Comune non ha spiegato adeguatamente i criteri usati per scegliere a chi assegnare gli incarichi, ma questa mancanza non è stata considerata sufficiente per accogliere le richieste di risarcimento. Le spese processuali, pari a 4.629 euro, sono state poste a carico del dipendente.





