Le difficoltà economiche causate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 continuano ad essere seguite da un’incertezza normativa che sta causando non pochi problemi sia alle imprese che ai lavoratori. Il continuo proliferare di Decreti che cercano di fronteggiare i problemi in maniera frammentaria e disorganica per evidenti motivi di limiti di spesa pubblica rischiano purtroppo concretamente di lasciare qualcuno indietro.
E’ il caso della Cassa integrazione con causale Covid-19 che viene di volta in volta prorogata in base a quelle che sono le stime di “tiraggio” (rapporto tra ore di Cig effettivamente fruite e ore autorizzate) delle settimane passate, ma che ogni volta viene rivisitata dal punto di vista normativo comportando, come nel caso che andremo a vedere, dei veri e propri vuoti normativi.
Un’azienda che in questo momento si trovi costretta a ricorrere alla Cig a causa dell’emergenza epidemiologica potrà accedere, a seconda di alcuni parametri, alle settimane di cassa integrazione previste da due distinti provvedimenti normativi: quelle di cui all’art. 1 del DL n. 104 del 14/08/2020 (cd. Decreto Agosto) e quelle di cui all’art.12 del DL n. 137 del 28/10/2020 (cd Decreto Ristori 1).
Pur trattandosi dello stesso ammortizzatore sociale, i presupposti per accedervi sono diversi, generando non poca confusione in un momento già estremamente delicato.
In base all’art. 1 del DL 104/2020, le aziende possono accedere ad un totale di diciotto settimane di cassa integrazione da fruire nel periodo che va dal 13/07/2020 al 31/12/2020. Le prime nove settimane sono fruibili senza ulteriori oneri aggiuntivi per le imprese, mentre la fruizione del secondo gruppo di nove settimane può essere aggravato di un contributo addizionale parametrato all’eventuale calo di fatturato registrato dalle aziende tra il primo semestre 2019 ed il primo semestre 2020. Se il calo di fatturato è stato pari o superiore al 20% o sia stata avviata l’attività di impresa dopo il 01/01/2019 allora non vi sarà alcun contributo aggiuntivo; se il calo di fatturato è stato inferiore al 20% allora vi sarà un contributo aggiuntivo del 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; se non vi è stato alcun calo di fatturato, tale contributo aggiuntivo sarà pari al 18%.
I lavoratori che possono fruire di tali settimane di Cig, in base al punto 1 della Circolare Inps n. 115 del 30/09/2020 che è intervenuta in extremis a colmare un primo vuoto normativo, sono quelli già in forza presso l’azienda alla data del 13/07/2020. Se non fosse intervenuta tale circolare, infatti, queste settimane di Cig sarebbero state fruibili soltanto per i lavoratori già in forza al 25/03/2020 (Dl 18/2020).
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già avuto autorizzate le ultime 9 settimane di Cig previste dal decreto Agosto, decorso il periodo autorizzato, o nel caso in cui l’attività svolta dal datore di lavoro rientri tra quelle appartenenti ai settori interessati dalle chiusure o limitazioni di cui al DPCM del 24/10/2020, potrà accedere ad ulteriori 6 settimane di cassa integrazione previste dal decreto Ristori 1 a partire dal 16/11/2020. Anche per queste sei settimane di Cig valgono le regole già viste per le ultime nove settimane di Cig del decreto Agosto in termini di calo di fatturato e contributo addizionale.
Dal punto di vista dei lavoratori che possono beneficiare di tali sei ulteriori settimane di Cig, nulla dicendo il decreto Ristori 1, si doveva ritenere valido quanto affermato nella già citata circolare Inps n. 115 del 30/09/2020 e cioè soltanto i lavoratori già in forza al 13/07/2020. Prima della scadenza del 16/11/2020 è però intervenuto di DL n. 149 del 09/11/2020 (cd decreto Ristori 2) che con l’art. 12, comma 2, riconosce anche ai lavoratori già in forza al 9/11/2020 (data di pubblicazione del Decreto Ristori 2) i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto Ristori 1.
Sembrerebbe quindi tutto risolto, ma purtroppo non è così: il succedersi, come detto in apertura, di queste norme del tutto frammentarie ha invece causato un vuoto che rischia di lasciare fuori per assurdo proprio i lavoratori dipendenti delle aziende più virtuose.
Dalla lettura coordinata di questi tre decreti, infatti, si giunge a due conclusioni: 1) l’estensione degli ammortizzatori sociali ai dipendenti in forza al 9 novembre 2020 riguarda soltanto le sei ulteriori settimane di cui al decreto Ristori 1 e non anche le 18 settimane del decreto agosto; 2) i datori di lavoro non possono accedere alle ulteriori sei settimane di Cig se non siano già stati interamente autorizzati rispetto alle ultime nove settimane del decreto Agosto. Appare dunque evidente che ad essere più penalizzate sarebbero proprio le aziende più virtuose: questo in quanto non avendo ancora fruito interamente delle settimane di Cig di cui al decreto agosto ma avendo assunto dipendenti successivamente al 13 luglio si vedrebbero pregiudicata la posizione dei questi ultimi dipendenti che potrebbero addirittura non arrivare a fruire delle ulteriori 6 settimane di integrazione.
Da più parti si è quindi chiesto un immediato intervento normativo o, come già avvenuto a settembre, anche amministrativo, tramite una circolare Inps o del Ministero del Lavoro, al fine di sbloccare quanto prima questa situazione. Diversamente, ancora una volta, ci troveremo a ridosso delle scadenze senza avere istruzioni chiare, con i conseguenti rischi di errori e di inevitabili ritardi nell’erogazione delle prestazioni ai lavoratori di cui né le aziende, il loro consulenti o le sedi territoriali degli uffici Inps potranno essere ritenuti responsabili.
Si auspicava sin da marzo 2020 che uno strumento così importante come la cassa integrazione potesse finalmente essere gestito in maniera unitaria e coerente, ma dalla lettura delle prime bozze della manovra finanziaria per il 2021 il timore è che purtroppo continuerà a non essere così a lungo e a pagare le conseguenze di questi ingiustificabili ritardi normativi saranno alla fine sempre i soggetti più deboli.
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