Prende il via la collaborazione istituzionale con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili di Siracusa che ogni settimana offrirà ai lettori un contributo sui temi di maggiore interesse ed attualità che riguardano il mondo delle imprese e, in generale, dei contribuenti. Informazioni rese in modo semplice e diretto su tematiche di carattere generale; per l’approfondimento di casi specifici, ovviamente, ogni lettore potrà poi rivolgersi al proprio commercialista di fiducia.
I dati della diffusione della pandemia riprendono vertiginosamente a salire, il mondo economico – in tutti i comparti – subisce una brusca frenata anche in considerazione dei nuovi provvedimenti adottati per la tutela sanitaria, ed è ancora crisi per le imprese.
In questo contesto “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione in considerazione del protrarsi della predetta situazione di emergenza” è stata disposta la proroga dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione.
Un differimento di due mesi e mezzo per dare respiro ai contribuenti, i cui redditi risultano gravemente compromessi e che non dispongono delle risorse per la stessa sopravvivenza delle proprie attività, per il pagamento degli stipendi e dei fornitori e, in definitiva, per il sostentamento familiare.
Il nuovo D.L. n. 129/2020 (G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020) contenente “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” ha disposto quanto segue:
· sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2021 (mese successivo al periodo di sospensione);
· fino al 31 dicembre 2020, sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e di altri atti della riscossione;
· possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del D.P.R. n. 602/73) per le somme ancora dovute per i contribuenti decaduti dai benefici della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019;
Un’altra importante novità, per le rateazioni già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per le istanze che saranno presentate fino al 31 dicembre 2020, è la previsione della decadenza del debitore dalle rateazioni accordate nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (e non più di cinque). Sono sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza ex art.
48-bis del D.P.R. n. 602/1973, da parte della Pubblica Amministrazione prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a € 5000,00.
Da segnalare, invece, che nessuna disposizione di legge è intervenuta sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”: resta invariato il termine di pagamento integrale entro il 10 dicembre delle rate in scadenza nell’anno 2020 relative alla “Rottamazione-ter” (D.L. n. 119/2018) e/o al “Saldo e stralcio” (L. n. 145/2018), per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019. Per il pagamento entro il 10 dicembre, peraltro, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza previsti dal c.d. lieve inadempimento.





