Riscossione: Rinviata al 1° marzo 2021 la scadenza del 10 dicembre della rottamazione dei ruoli

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Nel precedente contributo pubblicato nella nostra rubrica auspicavamo un rinvio del pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, anche in considerazione del fatto che all’originaria scadenza del 10 dicembre si era aggiunto il pagamento degli acconti d’imposta per i contribuenti privati senza partita iva.

Il Decreto Ristori-quater dello scorso 30 novembre 2020 ha risposto a tale esigenza introducendo alcune novità importanti in materia di riscossione, per consentire ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti in ragione del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

 

“Rottamazione ter” e “Saldo e stralcio”.

E’ previsto il differimento al 1° marzo 2021 del termine per il pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020).

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro e non oltre il 1° marzo 2021, senza possibilità di applicare il principio del lieve inadempimento (e cioè la tolleranza di cinque giorni nei casi di ritardato pagamento).

 

Rateizzazioni

Un’importante novità riguarda anche le dilazioni verso l’erario con rate scadute. In passato, la decadenza dalla rateazione non consentiva una nuova dilazione del debito tributario. Adesso entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Inoltre, per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione automatica, senza cioè la necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.

La norma prevede altresì che in seguito alla presentazione di una richiesta di rateizzazione e al versamento della prima rata, le procedure esecutive in corso si estinguono a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

 

 

Decadenza

Per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Infine, per i contribuenti decaduti dai benefici della prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Si segnala che Il “Decreto Ristori-quater” non è intervenuto sui termini di sospensione dell’attività di riscossione già previsti dal DL n. 125/2020.

Restano, pertanto, sospesi fino al 31 dicembre 2020:

  • pagamentidi tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamentoavvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (21 febbraio nel caso di zone rosse) al 31 dicembre 2020, che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021;
  • le attività di notificadi nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Dal vostro commercialista

Rubrica a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa.

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