[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Dal vostro commercialista, rubrica a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa”][vc_column_text]Si tratta di una disposizione normativa ancora non molto conosciuta, ma che sta assumendo sempre maggiore valenza nell’ambito dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di società pubbliche e private.
Viene utilizzato il nome inglese, peraltro di difficile pronuncia, di whistleblowing che letteralmente significa “ soffiare nel fischietto ” (to blow the whistle). Si tratta di un’espressione figurata che ha lo scopo di evocare nella mente l’immagine dell’ arbitro che fischia un fallo. Il campo di applicazione, però, non è quello calcistico: con esso si intende il tema della tutela da assicurare ai soggetti che segnalano le violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro.
Invero, attraverso l’adozione di specifiche misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, le società e gli enti in controllo pubblico devono prevedere procedure di segnalazione ai sensi della L. 179/2017 che regolamentino le segnalazioni sia in ambito anticorruzione che in ambito di responsabilità amministrativa.
La normativa vigente, di conseguenza, impone agli enti pubblici e privati l’obbligo di creare procedure specifiche e canali dedicati che consentano, a coloro che intendano farlo, di segnalare irregolarità ed illeciti, anche di natura penale, garantendo la riservatezza dell’identità del soggetto segnalante.
Inoltre, al fine di evitare ritorsioni da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione, la normativa prevede alcune misure, quali la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, nonché una serie di sanzioni applicabili nel caso in cui il segnalante subisca atti discriminatori. L’applicazione del whistleblowing nel settore privato ha reso necessaria una modifica della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, al fine di introdurre nei modelli di organizzazione, gestione e controllo da esso normati l’obbligo di previsione di uno o più canali che consentano di veicolare segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001) o di violazioni del modello dell’ente, di cui i segnalanti – soggetti in posizione apicale o sottoposti all’altrui direzione – siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. I canali implementati dall’ente devono essere tali da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; si tratta ad esempio di strumenti informatici che consentano di trasmettere messaggi senza risalire all’identità del mittente ovvero a cassette – posizionate in luoghi aziendali non coperti da telecamere di sicurezza e accessibili in modo discreto – all’interno delle quali inserire segnalazioni cartacee.
In considerazione della rilevanza del tema, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha appena pubblicato un documento con un sintetico riepilogo della normativa europea e internazionale sul whistleblowing, nonché sull’integrazione del medesimo con altre normative di settore (bancaria, finanziaria assicurativa, antiriciclaggio, ecc.); viene quindi posta l’attenzione sulle similitudini e sulle differenze che la disciplina del whistleblowing presenta in ambito pubblico e privato. In particolare, sono esaminati gli aspetti della disciplina che impattano sulle funzioni degli organi di controllo principalmente interessati, il responsabile per la prevenzione della corruzione e l’organismo di vigilanza, i cui ruoli in alcune circostanze tendono a sovrapporsi. In un’ottica di compliance integrata, infine, il whistleblowing deve inserirsi nel sistema complessivo delle procedure eventualmente già esistenti, al fine di non incorrere in duplicazioni o sovrapposizioni e per evitare la presenza di un numero eccessivo di procedure.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]





