Cartelle di pagamento: per pagare (e per notificare) c’è ancora tempo

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[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Ancora un rinvio nella Riscossione delle cartelle di pagamento e nella notifica degli atti tributari.”][vc_column_text css_animation=”fadeInUp”]Dopo gli annunci del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione Ernesto Ruffini, che aveva quantificato in 50 milioni gli atti da notificare ai contribuenti anche in conseguenza della sospensione del 2020 a causa Covid-19, il Consiglio dei Ministri ha approvato una nuova mini-proroga della sospensione dell’attività di accertamento e riscossione rinviando al momento fino al 31 gennaio 2021 la ripresa delle notifiche delle cartelle di pagamento. Si tratta in verità di decreto-legge interlocutorio varato in attesa di ulteriori e più durature decisioni che dovrebbero essere inserite nel decreto Ristori quinquies.

Il tutto in attesa della più volte annunciata possibilità di una nuova definizione agevolata (e sarebbe la quarta) dei carichi erariali iscritti a ruolo, prevedendo la “rottamazione” anche di quanto dovuto fino all’anno d’imposta 2019.

Il testo approvato prevede il differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021.

Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

Sospeso anche l’obbligo di verifica degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici possono effettuare il pagamento a favore del beneficiario senza verificare la pendenza di debiti tributari dell’interessato.

Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Dal vostro commercialista, Rubrica a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa”][/vc_column][/vc_row]

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